Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

          «2-bis. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 8, comma 1, da 9 a 13 e 15, oltre alle sanzioni previste dal citato articolo 8, comma 2, e a quelle determinate dalle regioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, i soggetti competenti per il controllo ai sensi dell'articolo 21 provvedono al ritiro, per l'intera giornata, del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore».